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venerdì, Aprile 19, 2024

Molinaro: “Il DDL Falanga, non è un condono 2.0”

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Due le novità: priorità alla demolizione di ecomostri e scheletri edilizi e difesa delle case abitate dalle famiglie più povere
Bruno Molinaro | Il tratto più significativo del provvedimento approvato alla Camera ed ora all’esame del Senato è che, nell’ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, il Procuratore della Repubblica dovrà attribuire – di regola – priorità alla demolizione degli immobili in corso di costruzione o, comunque, non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna e agli immobili non stabilmente abitati.
Tale novità, a mio avviso, migliora addirittura il testo originario del DDL che individuava gli immobili allo stato grezzo come una autonoma categoria senza, tuttavia, prevedere alcun vincolo per le Procure nella selezione degli immobili da demolire ricompresi in altre fasce di priorità.
Vi è da aggiungere che quando scovai – tra gli atti di un remoto convegno del C.S.M. – quel documento del Procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto che accennava al c.d. “Protocollo Siracusa”, incominciai ad accarezzare l’idea che la graduazione delle demolizioni potesse effettivamente rappresentare la soluzione più logica e giuridicamente apprezzabile nella direzione di un equo contemperamento tra i vari interessi in conflitto.
Nessun giudice dell’esecuzione penale, chiamato a delibare l’eccezione di violazione dell’art. 97 Cost., ritenne di poter tracciare la strada, limitandosi a richiamare – quale argomento contrario – il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Ora il Parlamento ha finalmente messo ordine nella materia.
Manca ancora un passaggio ma la legge è quasi fatta.
Non vi è dubbio che il DDL Falanga, così come approvato anche alla Camera, si ponga, rispetto alla complessa problematica delle demolizioni giudiziali, come una soluzione assolutamente ragionevole ed in linea con il dettato costituzionale.
Da un lato, non è un condono 2.0, dall’altro serve a proteggere le case abitate dai nuclei familiari più poveri, dall’altro ancora fa sì che le esigue risorse disponibili vengano utilizzate per abbattere gli immobili della speculazione, gli ecomostri e gli scheletri edilizi che deturpano il paesaggio.
È innegabile che le sentenze debbano essere eseguite e che non possa esserci scappatoia che tenga.
Il problema diventa grave quando le demolizioni avvengono con il contagocce, come, appunto, verificatosi nella nostra regione, vuoi per difficoltà di ordine organizzativo, vuoi per mancanza di risorse finanziarie.
Non va dimenticato, peraltro, che l’ordine di demolizione collegato alla sentenza di condanna è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge n. 47/85.
L’istituto, dunque, è vecchio di oltre trent’anni.
Se le demolizioni si contano sulle dita di una mano e avvengono a macchia di leopardo, è evidente che qualcosa non funziona.
Come si fa a spiegare a chi subisce la privazione della casa, sia pure in esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato, che il turno del vicino, che magari ha realizzato un abuso di dimensioni maggiori ed in epoca ancor più risalente, non è ancora arrivato?
Lo scopo della proposta di legge è proprio quello di mettere ordine nella esecuzione dei provvedimenti di demolizione che, secondo i dati di Legambiente, sono migliaia nella sola regione Campania e riguardano ecomostri, fabbricati pericolanti, scheletri di cemento armato, immobili della criminalità organizzata, costruzioni realizzate sulle spiagge o in violazione del limite di distanza dalla costa e finanche case di necessità abitate da persone prive di ogni altra possibilità di alloggio.
Per l’autore della proposta, proprio le case di necessità, che, di recente, la Corte Europea, per una demolizione da eseguirsi in Bulgaria, ha anche ritenuto meritevoli di tutela, rappresentano l’ultimo dei problemi.
Ciò vale ad evitare situazioni paradossali come quelle verificatesi sull’isola d’Ischia, in cui, tra le poche costruzioni abbattute, figurano soprattutto le case abitate, con caratteristiche dimensionali addirittura inferiori a quelle della edilizia economico-popolare.
Va, inoltre, ricordato che il quotidiano Il Mattino ha segnalato qualche tempo fa che la demolizione di tutte le costruzioni abusive realizzate a Napoli e Provincia equivale alla demolizione di una città grande come Padova, aggiungendo che, per radere al suolo questo immenso patrimonio edilizio, occorrono almeno due secoli ed un enorme fiume di denaro, senza considerare i problemi, sui quali si è soffermato anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, legati alla carenza, nella intera regione, di un numero sufficiente di discariche dove poter smaltire i residui della attività demolitoria che, come è noto, costituiscono rifiuti speciali.
Questo è anche uno dei motivi per i quali il Genio Militare difficilmente viene utilizzato in queste procedure.
Resta, comunque, ancora da sciogliere il nodo dell’ordine delle priorità.
Occorre, infatti, chiarire se lo stesso debba o meno intendersi come “decrescente” nella scala di graduazione frutto dell’emendamento approvato alla Camera in Commissione Giustizia.
Ove dovesse passare la prima opzione, nel senso di dover attribuire priorità agli abusi ricadenti in zona vincolata rispetto a quelli pericolanti, la cosa, comunque, non susciterebbe, a mio avviso, particolari motivi di preoccupazione, giacché, all’interno di tale tipologia, dovrebbero, pur sempre, essere selezionati prioritariamente quelli di rilevante impatto ambientale (e ve ne sono tanti) e prima ancora quelli allo stato rustico (che, nella nostra Regione, sono una infinità).
Occorre, infine, considerare che, secondo il parere della Prima Commissione della Camera, attribuire priorità agli abusi di “rilevante impatto ambientale” rispetto a quelli pericolanti rappresenterebbe, in ogni caso, una scelta non rispondente ai principi costituzionali di logica e ragionevolezza.
Come dire, invertendo l’ordine dei fattori: è più logico e ragionevole abbattere prima le strutture pericolanti e poi gli scempi (dovendosi in primo luogo salvaguardare la vita umana e solo dopo il panorama).

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