Materia condonistica e demolizioni (R.E.S.A.)

L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna, per la sua riconosciuta natura di sanzione amministrativa accessoria, è sottratto alla regola del giudicato.

Pertanto, ne è sempre possibile la revoca o la sospensione in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione ovvero quando sia prevedibile che la pubblica amministrazione, entro un tempo ragionevolmente breve, possa adottare un provvedimento in insanabile contrasto con la demolizione stessa.

È questo, ad es., il caso in cui venga rilasciato un regolare titolo abilitativo edilizio in sanatoria a seguito della presentazione di una istanza di condono edilizio.

L’avvocato Molinaro vanta una specifica competenza in tema di R.E.S.A., avendo acquisito una lunga esperienza in materia ed utilizzato con successo, in numerose procedure, ogni strumento idoneo ad ottenere prima la sospensione ed in seguito la revoca, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’ordine di demolizione.

L’incidente di esecuzione è – come è noto – lo strumento processuale tipico cui ricorre l’avvocato allorquando è chiamato ad assistere un cliente destinatario di R.E.S.A.: strumento che – a ben vedere – non è limitato alla sola possibilità di far valere, innanzi al giudice, l’eventuale causa di incompatibilità derivante dall’avvenuto rilascio di un provvedimento di condono.

Altro istituto idoneo allo scopo è, infatti, quello del “social housing”, avente ad oggetto il delicato tema dell’emergenza abitativa.

In Campania, la legge che disciplina, sul versante dell’edilizia sanzionatoria, la promozione del diritto alla casa è la legge regionale n. 5 del 2013, la quale, all’art. 1, comma 65, prevede la possibilità per i comuni, previa adozione di apposito regolamento, di destinare prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale sociale gli immobili acquisiti al patrimonio comunale, “riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo della acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongano di altra idonea soluzione abitativa …”.

Per la prima volta, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in accoglimento di un articolato ricorso proposto dall’avvocato Molinaro, ha disposto, con ordinanza del 26.4.2017 (unico precedente anche in Italia) la revoca di un ordine di demolizione contenuto in una sentenza di condanna irrevocabile, avendo valutato come legittime ed insindacabili l’avvenuta acquisizione dell’opera al patrimonio comunale e le due delibere consiliari adottate successivamente dall’amministrazione sulla base del consolidato orientamento della Corte di Cassazione circa l’obbligo di dichiarare, in tali casi, con procedura immune da vizi, la prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione e l’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e di assetto idrogeologico.

L’avvocato Molinaro, in situazioni analoghe, a fronte della inerzia del comune nella adozione del regolamento del “social housing”, concernente i criteri di assegnazione degli alloggi, ha anche impugnato innanzi al T.A.R. il silenzio-rifiuto con esito favorevole e con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese.

Tale iniziativa ha, poi, consentito all’avvocato Molinaro di coltivare con efficacia l’istanza di sospensione della demolizione, innanzi al giudice della esecuzione penale, nelle more della definizione del procedimento amministrativo.

Non va sottaciuto, infine, che, in queste procedure, con l’approvazione della legge “Falanga”, recante disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, il ventaglio delle opzioni processuali di cui potrà disporre l’avvocato nel prossimo futuro sarà ancora più ampio, in ragione del fatto che tale normativa presenta evidente natura processuale, come chiarito anche dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, e trova, pertanto, applicazione, per la sua efficacia retroattiva, anche alle R.E.S.A. già finanziate ma non ancora eseguite.